Notizie in Tempo Reale dal Territorio

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Temi del momento

Toscana, l’ordinanza n.41 consente il “take away”: si alla vendita da asporto!

Con l’ Ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020, la Regione Toscana ha dato il via libera alla vendita di cibo per asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane: possibile a partire da oggi, Venerdì 24 Aprile. Un nuovo passo in avanti, seppur lieve, di questa fase 2.

Si potranno fare solo prenotazioni telefoniche e on-line per evitare assembramenti fuori e dentro il locale e, chiaramente, non è ancora consentita la consumazione sul posto.

L’ordinanza interessa bar, ristoranti, pub, pasticcerie, pizzerie, gelaterie ed altri esercizi di somministrazione alimentare, di tutto il territorio toscano,  che oltre al servizio di consegna a domicilio (già consentito), potranno vendere con la modalità “Take away”, invitando la clientela a ritirare il prodotto direttamente in bottega, il tempo necessario dell’acquisto ed un utente per volta.






Nel dettaglio l’Ordinanza n. 41 del 22/4/2020 del Presidente Regione Toscana definisce nuove disposizioni anche per distributori di benzina, negozi di calzature per bambini e rivenditori di fiori e piante ornamentali.

La presente ordinanza ha validità fino al 3 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articoli 1, comma 2 del d.l.19/2020. Nel dettaglio:

  1. Dal 24 aprile p.v. è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’ordinanza n. 38/2020, la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane.
    • La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
  2. Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 (esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività artigiane) ogni forma di consumo sul posto;
  3. E’ confermato che, ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 9 aprile 2020 la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita anche negli esercizi commerciali specializzati;
  4. E’ consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;
  5. E’ consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia






Torna in alto