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Novità del Ministero dell’interno: uscita con il figlio? Si, ecco il “chiarimento”






Nella giornata di ieri, 31 Marzo, la circolare n.15350/177 (2) emessa dal Ministero dell’Interno ha sentenziato un nuovo spiraglio di possibilità all’interno della giornata tipo in quarantena. Nuove sfaccettature che, se da una parte strizzano l’occhio alla sensibilità rivolta a bambini e famiglie e concedono ossigeno alle restrizioni imposte fin qui, dall’altra rischiano di gettare fumo sulla chiarezza dello slogan “io resto a casa”.

Oltre al pericolo di trasmettere il messaggio fuorviante che tutto si sta risolvendo ed il virus abbia allentato la propria letale morsa. Ancora, purtroppo, non è così.

Rivolgendosi a Prefetti della Repubblica, al Dipartimento della Protezione Civile, al Capo della Polizia e al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, la circolare dispone “Chiarimenti” relativi al “divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche”, riportando testuali parole:

“Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto (consentite dall’ultimo DPCM) purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.”






E ancora: “Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa ??all’aperto??? ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che ??l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), ?tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art.1 del? decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.

Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne c??urano l’assistenza in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.”

Pertanto la nuova circolare rende possibile e non soggetto a multe l’uscita di casa, purché nei pressi della propria abitazione, di un genitore in accompagnamento al figlio minorenne.






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