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Caso Figline, le motivazioni: Burzagli minacciato, l’artefice è Frediani






Sono state rese note le motivazioni della sentenza riguardante Tau-Figline, in particolare quelle relative alle condanne dei tesserati gialloblù, dai tre giocatori fino a mister Becattini, il ds Frediani ed il presidente Simoni.

Ed è emerso con chiarezza dalle scritture del Giudice Carmine Compagnini che l’artefice della “farsa” dei minuti finali di quella disgraziata partita sia stato Emiliano Frediani.  Il quale, peraltro era pure assente lo scorso 10 agosto durante il processo a Coverciano: negli atti si legge che aveva presentato un certificato, ma per il sostituto procuratore Taddeucci Sassolini il suo era un tentativo di “sfuggire alle proprie responsabilità non rispondendo all’invito a comparire innanzi il Collaboratore della Procura. Egli è l’artefice dell’illecito sportivo, come è evidente dalle dichiarazioni di Allenatore e Calciatori, e lo impone ad essi in virtù del proprio ruolo”.

E come si è difeso Frediani? Il suo avvocato, Rondini, secondo gli atti, “riportandosi integralmente alla memoria depositata, ribadisce che il Frediani non è mai stato tesserato per la Società Figline 1965; che non è iscritto nell’albo speciale del Direttori Sportivi e si chiede perché il D.S., se la Società non fosse coinvolta, non sia stato allontanato dopo gli avvenimenti. Conferma la richiesta di applicazione delle attenuanti previste dagli artt. 13 e 16 del C.G.S”.

Dunque, durante i minuti finali di Tau-Figline, il direttore sportivo mette in pratica un piano ordito “addirittura il martedì precedente la gara, che avrebbe previsto il comportamento che avrebbe dovuto tenere la squadra in caso di sconfitta con il Tau Calcio Altopascio e di aver calcolato, sulla base della differenza reti, quante di queste la squadra avrebbe dovuto subire. Al momento della legittima segnatura da parte del Tau Calcio Altopascio della terza rete ha più volte telefonato al Becattini, allenatore in campo, per invitarlo ad imporre ai calciatori di far “passare” gli avversari ed a subire lo scarto di almeno quattro reti”.

Ecco spiegata la sanzione a Frediani; inibizione di cinque anni.






Per quanto concerne il Presidente Simone Simoni, è stato in grado di conoscere gli eventi solo successivamente quando, a seguito della risonanza mediatica della vicenda, ha convocato una riunione. Tutti i tesserati ascoltati dalla Procura sono concordi nell’escludere la sua conoscenza del fatto e si evidenzia, a rafforzamento di tale tesi, il suo evidente stato di dispiacere e di delusione per il risultato della gara che lo ha indotto ad abbandonare il campo”.  Ed in effetti tutte le dichiarazioni dei giocatori concordano: il Presidente era estraneo all’illecito, lo ha saputo solo a fine gara. Per lui si è concretizzata dunque l’omessa denuncia.

Per quanto riguarda l’allenatore Marco Becattini, “Ha ammesso la propria responsabilità ed ha collaborato con l’Ufficio inquirente, tuttavia non si può derubricare il capo di incolpazione riconducendolo a omessa denuncia perché questa sarebbe dovuta avvenire prima dell’inizio della gara, non a gara iniziata. Non si è opposto alla richiesta del D.S. f.f. ed anzi ha prestato il proprio assenso nel momento in cui ha, come affermato in sede istruttoria, allargato le braccia per dire ai calciatori” va fatta”. L’avvocato di Becattini, si legge ancora, “pone in rilievo il non essere l’Allenatore l’ideatore dell’illecito ma di averlo subito per una sudditanza psicologica nei confronti del Frediani. Non ha avuto la forza di opporsi alla proposta in conseguenza della sua giovane età e della inesperienza, poste a confronto con la personalità ed i trascorsi sportivi del D.S., dimostrandosi così remissivo. Rileva ancora come il Frediani, nel frangente, gli avesse garantito il proprio appoggio in ordine al rinnovo del contratto per la stagione successiva. Chiede che nell’applicare l’art. 128 del C.G.S. il Collegio tenga conto del comportamento processuale tenuto dal Becattini”. 






Insomma, Frediani telefona ripetutamente a Becattini durante i minuti finali “imponendogli” di subire altri due gol e di perdere con almeno quattro gol di scarto. Per convincerlo gli promette il rinnovo di contratto per l’annata successiva, da disputarsi in Serie D. L’allenatore allarga le braccia e intima ai suoi di dare il via alla farsa.

E qua, secondo gli atti, viene il bello. Perchè Vanni Burzagli, portiere del Figline, avrebbe subito pressioni e minacce. Infatti, si legge sul documento, “l’Avvocato Lombardi ammette la responsabilità del Calciatore ma pone in risalto le pressioni alle quali il Burzagli è stato assoggettato prima della gara ed anche nel corso di essa allorché il Degl’Innocenti, calciatore di maggior carisma all’interno della squadra, ha minacciato di schiaffeggiarlo ove non avesse acconsentito alla segnatura di più reti da parte della Società Tau Calcio Altopascio”.

Dunque Burzagli ha ammesso di aver agevolato i due gol del Tau, ma perchè sottoposto a evidenti pressioni. Simile il comportamento di Saitta e Privitera, “L’Avvocato Corri, difensore di entrambi, rilevata la eguale posizione dei propri assistiti, pone in risalto l’atteggiamento di collaborazione da essi tenuto del quale doversi tener conto in sede di decisione. Rileva che il loro coinvolgimento è relativo solo a due “giocatine” venute a conoscenza solo perché frutto delle loro spontanee dichiarazioni”.

Da qua le sentenze, che ribadiamo.

-al presidente Simone Simoni 3 anni di inibizione per omessa denuncia

-al direttore sportivo Emiliano Frediani 5 anni di inibizione per illecito sportivo

-all’allenatore Marco Becattini 3 anni di inibizione per illecito sportivo

-ai giocatori Burzagli, Saitta e Privitera 2 anni di squalifica

-alla Società Figline l’ultimo posto nel triangolare di Eccellenza con revoca del passaggio in Serie D

Per la lettura del testo completo con le motivazioni della Commissione, il link qua sotto:

https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2022/08/CU-12-del-16.08.2022.pdf

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