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Giani conferma: “Ho parlato con Speranza, Toscana in zona arancione da…”






Dal Padiglione Cavaniglia della Fortezza da Basso di Firenze, dove avviene un tracciamento legato al covid prossimo al 100% grazie all’incremento degli operatori impegnati, il Presidente della Toscana Eugenio Giani riporta un’importante notizia. 

In un video pubblicato sulla propria pagina facebook, il Giani informa di ver parlato durante la mattinata con il ministro Speranza e…

“Dobbiamo rispettare le procedure di legge per rientrare nella zona arancione: per legge la Toscana deve rimanere in zona rossa per 14 giorni con l’obbligo previsto da DOCM che per risalire bisogna garantire continuità di condizioni migliori. La zona rossa scadrà il 29 novembre. Il ministro Speranza mi ha detto che non possiamo anticipare i provvedimenti e sarà prolungata la Zona Rossa almeno fino al primo incontro con il Comitato Tecnico Scientifico. Da venerdì 4 dicembre potrà firmare l’ordinanza per la Toscana in zona arancione, così da allentare la morsa e la chiusura degli spostamenti. “

Zona arancione autocertificazioneI dati della Toscana, come sottolineato dal Presidente della Regione sono attualmente da zona arancione se non, addirittura,  zona gialla. Per questo l’uscita dalla zona rossa sembra pressoché certa per il 4 Dicembre.

“Dobbiamo avere  pazienza – continua Giani – perchè sono convinto che dopo i sacrifici fatti potremmo avere dal 4 al 25 dicembre una ventina di giorni dove si allargheranno le misure restrittive. Non escludo che potremmo rientrare in zona gialla festeggiando il Natale in quella dimensione. 

Domattina cercherò, visto che dovremmo stare in zona rossa, di rivedere alcune questioni legate alla cura degli animali, a raccolta olive e tartufi, alla caccia: domani stilerò nuovi provvedimenti. 






Cosa prevede la zona arancione?

  • L’autocertificazione – “È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati”. Si potrà entrare e uscire solo per comprovate esigenze e dunque per motivi di lavoro, di salute e di urgenza sempre giustificati con il modulo dell’autocertificazione È sempre “consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
  • Gli spostamenti – “È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione”, a meno che non ci siano le comprovate esigenze e anche in questo caso è necessaria l’autocertificazione per dimostrare i motivi.
  • Bar e ristoranti – Sono chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.






F.A.Q. PER LA ZONA ARANCIONE

  1. Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In quest’area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
  2. È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno? Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
  3. Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
  4. La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza? No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  5. La sospensione delle attività di ristorazione disposta nelle zone c.d. arancioni e rosse, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse.
    Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
  6. Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti? Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020.
  7. Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell’introduzione delle restrizioni al commercio? Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.
  8. Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti? Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
    Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).
    Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
    È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
    Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
    È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
  9. Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
 
TUTTE LE FAQ SULLA ZONA ARANCIONE: CLICCA QUI

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